Condominio e accessibilità: qualche caso particolare

Condominio e accessibilità: qualche caso particolare

Ci siamo occupati più volte della questione condominio e accessibilità, poiché l’inclusione non è solo un diritto dei disabili, ma anche un valore aggiunto per la vita dell’intera comunità, a tutti i livelli.

Abbiamo visto, ad esempio, che  la Corte d’Appello di una sentenza genovese ha dichiarato diritto da tutelare l’installazione di un ascensore per disabili nei condomini, o che il montascale è un ausilio indispensabile per abbattere le barriere architettoniche: una gradinata può essere il peggior nemico di chi soffre di handicap a livello motorio, nonché del suo caregiver.

Ma cosa succede quando a mancare non è il rispetto di regole – peraltro ancora scarse e, in certi casi, poco conosciute o addirittura inesistenti – ma il senso civico e l’empatia da parte degli altri condomini o dell’amministratore? Come ci si deve comportare quando normali richieste prospettate a chi di dovere non vengono prese in considerazione o, peggio, sono rispedite al mittente con in più eventuali spese da sostenere a proprio carico?

Un deambulatore “ingombrante”

È il caso, ad esempio, di una signora che ha difficoltà a portarsi dietro il suo deambulatore, a causa di alcuni gradini che le rendono impossibile il trasporto dall’androne del palazzo al proprio appartamento.

Ha così ripiegato sull’idea di lasciarlo proprio lì, in modo da consentirsi un utilizzo più agevolato e al minimo degli sforzi quotidiani. La reazione dell’amministratore, però, è stata tutt’altro che comprensiva: ha inviato una missiva intimandole (nonostante la sua disabilità del 100%) ad eliminare quell’ingombro, poiché non previsto dal regolamento condominiale. Il problema è che non è possibile applicare ad un caso particolare delle regole che, invece, dovrebbero essere valide in maniera generica. Per quanto possa essere giusto evitare di lasciare oggetti incustoditi in un’area di passaggio, prevedere delle eccezioni per casi come questi dovrebbe essere scontato, come etica e moralità suggeriscono: magari, certo, anche de-responsabilizzandosi in caso di eventuali furti o incidenti.

Corrimano sì, corrimano no?

Un altro caso segnalato è stato quello di un disabile che ha fatto esplicita richiesta di un corrimano (mancante) su una gradinata; un elemento che, già dal 1989, dovrebbe essere presente per legge in ogni struttura o edificio che presenti, appunto, delle scale o anche dei semplici gradini.

L’amministratore, nel caso specifico, esordì dicendo che avrebbe dovuto provvedere lui alle spese per l’aggiunta di questo “accessorio”, ma appare evidente che – a meno che l’edificio non sia di costruzione anteriore all’89 – non sia assolutamente questo lo scenario più giusto da proporre, né legalmente né eticamente.

Insomma, sui diritti dei disabili c’è ancora tanto da lavorare e non solo a livello normativo, ma anche squisitamente morale.

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