Legge 104 e Invalidità civile: iter differente per le visite di revisione. Cosa cambia

In base al messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022 pubblicato dall’INPS, sono state apportate importanti novità in merito alla visita di revisione per i soggetti con riconoscimento di invalidità civile o di handicap. Le visite di revisione hanno lo scopo accertare i requisiti sanitari per continuare ad ottenere i benefici. Vediamo insieme quindi quali sono i principali cambiamenti apportati. 

Visite di revisione: cosa sono 

Con il messaggio pubblicato da INPS lo scorso 25 febbraio, l’Istituto ha reso noto una serie di modifiche relative alla cosiddetta visita di revisione, alla quale devono sottoporsi i soggetti con riconoscimento di invalidità civile o di handicap. Le visite in questione hanno lo scopo di valutare la permanenza di tutti i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste dalla legge per i portatori di handicap. Le visite vengono stabilite quando si è di fronte ad una diagnosi provvisoria, ovvero ad una diagnosi che, secondo le valutazioni effettuate da una commissione medica, si ritiene suscettibile di modificazioni. Inoltre, possono essere altresì stabilite visite per i soggetti in età evolutiva a cui è stata riconosciuta un’invalidità. Generalmente, l’obbligo di rivedibilità viene inserito all’interno del verbale in sede di accertamento di invalidità o di handicap. 

La visita è convocata dalla stessa INPS attraverso una comunicazione al cittadino, come stabilito dall’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che recita: 

“nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).” 

Cosa succede in caso di mancata presentazione a visita? Nel caso in cui il cittadino portatore di handicap o con invalidità civile non si presenta alla visita, si procede alla sospensione della prestazione e dei benefici correlati. In seguito, come stabilito dall’art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994, si procede alla revoca. 

Il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione

Cerchiamo ora di capire quali sono i principali cambiamenti apportati di recente all’iter per le visite di revisione. L’INPS ha cercato di velocizzare tale iter, prevedendo nuove modalità operative attraverso l’utilizzo di internet. Il nuovo iter per la convocazione alla visita prevede quattro fasi. Innanzitutto, quattro mesi prima della data della convocazione viene inviata al cittadino una lettera, al cui interno si trova l’invito ad allegare la documentazione necessaria, attraverso l’utilizzo del servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”. La documentazione deve essere inoltrata entro 40 giorni dalla ricezione della lettera. A questo punto, si conclude il processo di revisione con la valutazione sugli atti e si fissa la data per la visita di revisione. 

In caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, il soggetto viene convocato a visita diretta, ricevendo a mezzo raccomandata A/R l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. Insieme alla raccomandata, viene inviato anche un SMS sul proprio cellulare. Inoltre, il soggetto può essere avvisato anche di persona attraverso il servizio di chiamata (outbound), tramite il quale è possibile conoscere il luogo, la data e l’orario della visita. La data, siccome dipende dai calendari della Commissione, potrebbe anche non coincidere con la data riportata nel verbare. Ad ogni modo, è possibile controllare la programmazione della visita direttamente sul sito dell’INPS, cliccando alla voce “MyInps”. 

Nel caso in cui il soggetto non riesca a presenziare alla visita, è necessario effettuare una richiesta di giustificazione direttamente all’INPS per motivi amministrativi o sanitari. Se la richiesta viene accolta, viene convocata una nuova visita. L’assenza ingiustificata comporta la sospensione della prestazione economica e l’annullamento di tutti i benefici. Per presentare la domanda sono previsti 90 giorni che decorrono a partire dalla comunicazione della sospensione, decorsi i quali si procede con la revoca.